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Certificazione Energetica

certificazione energetica

Cos'è l'ACE (Attestato di Certificazione Energetica)

È il certificato energetico che indica il consumo di energia necessaria per riscaldare (ambiente e acqua) e rinfrescare un immobile in un anno, reso obbligatorio nei trasferimenti a titolo oneroso dal D.L. del 03/03/2011 n° 28.

Dal 01/01/2012 è obbligatorio inserire anche negli annunci immobiliari di trasferimento a titolo oneroso l’indice di prestazione energetica contenuto nell’Ace, in base all’art. 13 comma 1 lettera C del D.Lgs. 03/03/2011 n° 28.

Efficienza Energia - l'Ace (attestato di certificazione energetica)

Certificazione Energetica: sviluppi normativi e consigli pratici.

Stralcio del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28:

Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari,a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Osservazione 1: Per il momento non sono previste sanzioni qualora non si rispetti la sopraccitata normativa. E’ prevedibile nel breve periodo un intervento della Regione Toscana a riguardo.

Osservazione 2: NON si parla di CLASSE ENERGETICA, ma di INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPi o IPE).

Chi Deve fare la Certificazione Energetica (in Toscana). L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:

  • a) Gli edifici di nuova costruzione
  • b) Gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione
  • c) Gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura
  • d) Gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari)
  • e) Gli immobili oggetto di contratto di locazione

Sono però esclusi dagli obblighi di cui sopra le seguenti tipologie di immobili:

  • a) I fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  • b) I fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni
  • c) I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati
  • d) Gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione
  • e) Gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico)

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